DOVE E’ AQUISGRANA?
LO INDICA IL
CAPITULARE DE VILLIS
“Capitulare” È un
termine carolingio che indica le prescrizioni di una legge.
La legge o “Capitulare” che vogliamo prendere in considerazione è definita: “De Villis vel Curtis Imperii”. Essa è stata emanata intorno
all’anno 770; indica quali sono le proprietà della famiglia
di Carlo Magno, inoltre ordina che queste siano preservate e mantenute
esclusivamente per il sostentamento della famiglia reale.
Il “Capitulare de Villis”
descrive in modo dettagliato l'organizzazione dell’Ager di proprietà di Carlo
Magno, ne sottolinea la struttura che si presenta in forma piramidale con
“Ministeria”,Curtis” e “Villae”. Specifica in modo dettagliato ed esaustivo ciò
che deve essere prodotto ed allevato in ciascun “Ministerium”: vengono elencati
i prodotti da coltivare e quali animali devono essere allevati, specificandone
anche il numero da mantenere sempre nelle stalle.
Il “Capitulare” è così dettagliato da ordinare
di rendere piacevoli ed eleganti i cortili delle “Villae” con la presenza di
pavoni, fagiani ed altri animali incantevoli.
La gestione del “Ministerium” è affidata ad un
“Judex”, che deve esercitare sia il potere amministrativo che giudiziario,nominato
direttamente da Carlo Magno. Agli iudices competevano
anche altri doveri: dovevano servire a turno nel Palazzo e potevano essere
incaricati di ambascerie o partecipare a spedizioni militari. Erano
evidentemente i grandi del regno, legati al re da un giuramento di fedeltà.
Il “Capitulare de Villis” ha
sempre destato, da parte degli storici, grande interesse e anche tanta
confusione a causa dell’elenco dei prodotti che devono essere coltivati nei
“Ministeria”. L’identificazione di Aachen con Aquisgrana e quindi la sua
ubicazione nel nord Europa ha disorientato gli storiografi, i quali basandosi
sulla coltivabilità dei prodotti descritti nella legge, considerando che questi
nella quasi totalità possono essere coltivati esclusivamente nell’area del
Mediterraneo, non sono in grado di definire dove venivano coltivati i prodotti
elencati. Il “Capitulare” afferma che solo Carlo Magno o in sua assenza la sua
consorte ha il potere di dare ordini in tutto l’Ager.
Il nostro
interesse è rivolto non solo alla individuazione dell’ubicazione nella quale
devono essere realizzate le colture descritte nella legge, ma principalmente
all’approfondimento e all’analisi della struttura del’Ager descritta nel “Capitulare”.
Dall’analisi del documento ricaviamo
importanti considerazioni:
-
L’Ager di proprietà di
Carlo Magno, per la tipologia di ciò che nello stesso deve essere coltivato, è ubicato nell’area del Mediterraneo.
-
Aquisgrana con il suo
“Palatium”, cioè la sua area di potere, analizzando i dettagli delle attività
in esso svolte, risulta ubicata all’interno
dell’Ager e quindi anche Aquisgrana è
ubicata nell’area del Mediterraneo.
-
Dall’analisi dei documenti dell'alto Medioevo a noi pervenuti, risulta
che fino nel XI e XII secolo, solamente in quelli relativi ad avvenimenti del
Maceratese e dell’Ascolano è indicata la
presenza dei “Ministeria”, “Curtis” e
“Villae”, cioè la ripartizione del territorio di Aquisgrana descritto nel
“Capitulare de Villis”.
Ribadiamo che del
“Capitulare de Villis” solo la tipologia dei prodotti agricoli elencati nella
legge, ha sempre interessato gli storici. Questi, avendo ubicato Aquisgrana,
intesa come Aachen, nel nord della Germania, hanno avuto grande difficoltà nell’individuare
i luoghi del “Capitulare”. Poiché la
collocazione di questa proprietà di Carlo Magno è strettamente legata alla
collocazione di Aquisgrana, ma ad Aachen alcune colture erano impraticabili, gli
storici hanno considerato Aquisgrana una
capitale diffusa presenziata da una Corte itinerante.
Riteniamo quindi che
il “Capitulare de Villis” non sia stato analizzato mai dagli storici nella sua
completezza, lo abbiamo riletto, ponendo l’attenzione sulla funzione fondamentale
della organizzazione dell’Ager con i suoi dei vari “Ministeria”, che
è rivolta esclusivamente al sostentamento della famiglia allargata del Re ed
alla produzione e conservazione di derrate alimentari fondamentali per il
sostegno delle campagne militari che venivano sostenute tutte le estati.
Il numero dei
capi di bestiame l’abbondanza dei vari prodotti agricoli coltivati denotano un diffuso benessere e soprattutto una grande
disponibilità di vettovaglie, da utilizzare nelle continue azioni militari. L’efficienza della organizzazione militare la
riscontriamo anche dalle prescrizioni per costruire i carri per il trasporto
delle vettovaglie, che devono essere leggeri ed impermeabili per attraversare
indenni i corsi d'acqua, senza arrecare danni alle derrate trasportate.
Il “Capitulare” definisce chiaramente che L’Ager”, o “Latifondo”: descrive un territorio
sufficientemente circoscritto, come si evince dal fatto che, in caso di
conflittualità fra cittadini o tra cittadino e autorità o quando il cittadino deve essere richiamato per un cattivo
comportamento deve recarsi digiuno a piedi dal Re. Questo testimonia che l’Ager è un’area ben definita e circoscritta.
Ogni “Ministerium”
è anche gestito da un judex, il
quale è un uomo di stretta fiducia di
Carlo Magno a cui il re affida la gestione sia amministrativa che legale del Ministerium. Ciò ci conferma che con Carlo
Magno non vi è ancora traccia di Feudalesimo, bensì un rapporto diretto e
fiduciario tra il Re e chi gestisce la sue proprietà, lo Judex.
La indicazione
del tipo e quantità di prodotti agricoli
da coltivare, di quali e quanti animali allevare, delle peschiere da gestire, dei
mulini da costruire, del vino cotto da produrre ci presenta una economia florida
e ben gestita, e la vitalità delle varie “Curtis” o Villae”.
Particolarmente interessante è
la figura del “Comes Stabuli” descritta nel “Capitulare”. Questa autorità
presiedeva lo STABULUM, cioè l’area dove
erano ubicate le strutture atte all’allevamento dei vari tipi di animali. La concentrazione nell’alto maceratese di una
nutrita serie di toponimi di origine faunistica, tipo: Pieve Bovigliana, Pieve
Taurina, Capriglia, Monte Cavallo e altri toponimi attestano come questi luoghi
siano stati luoghi privilegiati per alcune tipologie di allevamenti prescritti
nel “Capitulare”. Riteniamo che per alcuni edifici di questa area dell’alto
maceratese, che presentano caratteristiche architettoniche syriache, si possa retrodare
l’origine. Uno di questi è senz’altro il castello di Beldiletto, nella sua parte
più antica. Si tratta di un vasto quadrilatero, poco lontano dalla corrente del
fiume, la cui struttura sembra studiata per l’allevamento del bestiame.
I documenti sono
fondamentali per la ricostruzione della Storia, ma spesso accade che gli
storici partono da un assunto e si sforzano di adattare le fonti, senza averle
analizzate scrupolosamente, a ciò che danno per scontato, accettato da tutti e
conveniente per il mondo accademico che non ama stravolgimenti della tradizione
storica. Gi storiografi rifuggono le contestazioni che richiederebbero
ulteriori studi e approfondimenti per confrontarsi scientificamente con chi osa
affermare nuove tesi.
Il documento:
“CAPITULARE DE VILLIS” (Tradotto dal Prof. Giovanni Carnevale)
l)
Vogliamo che le nostre villae, che abbiamo impiantato
perché servano ai
nostri bisogni, siano totalmente al nostro servizio e non di altri uomini.
2)
Vogliamo che la nostrafamilia sia ben trattata e non
ridotta in miseria da nes-
suno.
3)
Gli iudices si astengano dal porre la nostrafamilia al
proprio servizio, non li
obblighino a corvées, a tagliar legna per loro o ad altri lavori né accettino
alcun dono da essi, né cavallo, né bue, né maiale, né montone, né maialino da
latte, né agnello, né altra cosa a meno che non si tratti di bottiglie, verdura,
frutta,
polli, uova.
4)
Se nella nostra familia qualcuno si rende colpevole nei
nostri confronti di
furto o trascura i suoi doveri, risarcisca il danno personalmente; per altre
colpe sia punito con frustate secondo la legge, a meno che non si tratti di
omicidio e incendio, risarcibili con ammenda. Agli altri uomini gli iudices
rendano la giustizia a cui hanno diritto in base alla legge; per frodi nei
nostri
confronti, come già detto, lafamilia sia fustigata. Quanto ai Franchi
stabiliti
su terre fiscali o nelle nostre villae, qualsiasi reato commettano, lo
scontino
secondo la loro legge e qualsiasi ammenda versino, venga incamerata a nostro
profitto, tanto per il bestiame che per altro.
5)
Quando i nostri iudices devono occuparsi di lavori sui
nostri campi, come
seminare o arare, raccogliere le messi, falciare il fieno o vendemmiare, cia-
scuno di essi, al tempo dei lavori, provveda ai singoli settori e faccia
eseguire
ogni cosa Ì11 modo che tutto sia ben
fatto. Nel caso che lo iudex sia
lontano da
casa, invii sul posto che egli non ha potuto raggiungere un uomo esperto della
nostrafamilia che provveda alle nostre cose o un altro di cui ci si
possa fida-
re, in modo che tutto venga eseguito come si deve: lo iudex provveda in
tempo a inviare un fedele che si occupi di queste cose.
6)
Vogliamo che i nostri iudices versino l'intera decima di
ogni raccolto alle
chiese che sorgono sulle nostre terre fiscali e che la nostra decima non sia
versata alla chiesa di un altro, a meno che non si debba rispettare un'antica
consuetudine. Non altri ecclesiastici ufficino queste chiese, ma i nostri, o
della nostrafamilia o della nostra cappella.
7)
Ogni iudex adempia appieno al suo servizio, così come gli
è stato assegnato;
se si presentasse la necessità di dover servire oltre il previsto, si faccia
dire se
questo comporta solo il servizio diurno o anche le notti.
8)
l nostri iudices si interessino delle vigne nostre che
fanno parte del loro mini-
sterio, le curino bene e il vino lo mettano in buoni recipienti e stiano
ben
attenti che in nessun modo si guasti, acquistino ulteriore vino, procurandoselo
con scambi in natura di animali, da inviare alle villae del re. Nel caso
si sia
acquistato più vino di quanto sia necessario per il rifornimento delle nostre
villae, ce lo facciano sapere perché possiamo decidere quale uso farne.
Ricavino dalle nostre vigne ceppi di vite e ce li inviino per impiantare
altrove
nuove coltivazioni a nostro vantaggio. l canoni in vino versati dalle nostre vil-
lae li inviino alle nostre cantine.
9)
Vogliamo che ogni iudex tenga nel suo ministerio le
misure dei moggi, dei
sestari - e dei recipienti da otto sestari - e dei corbi, corrispondenti alle
misu-
re che abbiamo in Palatio.
lO) l nostri maiores,
gli addetti alle foreste, ai puledri, alle cantine, i decani, gli
esattori di tributi, gli altri ministeriales collaborino ai lavori dei
campi, diano
in tributo maiali dai loro mansi, provvedano di manodopera i loro ministeria.
11 maior in possesso di un beneficium designi un sostituto
che si occupi in sua
vece della manodopera e delle altre attività attinenti il servitium
Il) Nessun iudex si
serva dei nostri uomini o degli stranieri per la custodia dei
cani o altre prestazioni a suo vantaggio.
12)
Nessun iudex dia ordini a un nostro ostaggio in una
nostra villa.
13)
Si prendano cura dei cavalli da riproduzione - cioè i Waraniones
- e non per-
mettano che sostino a lungo in uno stesso luogo, perché questo non sia di
loro detrimento. E se qualcuno non è più buono o è vecchio o è morto, ce lo
facciano sapere per tempo, prima che venga il momento di essere inviati fra le
giumente. .
14)
Custodiscano bene le nostre giumente e separino i puledri quando
è tempo di
farlo; se le puledre si saranno moltiplicate vengano separate e se ne faccia un
branco a parte.
15)
l nostri puledri siano in ogni caso presenti nei pressi del Palatium
per la
messa di S. Martino, in inverno.
16)
Vogliamo che tutto ciò che noi o la regina abbiamo ordinato a
ciascun iudex o
lo abbiano ordinato a nome nostro i nostri ministeriales - il siniscalco
e il
sovrastante alle cantine - lo eseguano esattamente come è stato loro ordinato:
chiunque trascuri di farlo per negligenza, si astenga dal bere dal momento in
cui gli giunge il richiamo fino a quando non si presenta al cospetto nostro o
della regina e chieda perdono. Se lo iudex milita nell'esercito o è incaricato
di
far la guardia o partecipa a un'ambasceria o è altrove,
e ai suoi iuniores siano
stati assegnati degli ordini rimasti ineseguiti, costoro vengano a piedi al pala-
tium e si astengano dal bere o dal mangiar carne finché non forniscono le
ragioni della loro mancanza. Subiscano quindi il castigo, o in frustate o in
qualsiasi altro modo piacerà a noi o alla regina.
17)
Quante sono le villae presenti nel ministerium, altrettanti
siano gli uomini che
si occupano delle api a nostro
profitto,
18)
Allevino polli e oche presso i nostri mulini, in base alla resa
del mulino o
come meglio possono.
19)
Nei nostri granai delle "ville più grandi" allevino non meno di
cento polli e
non meno di trenta oche, nelle "ville più piccole" non meno di cinquanta polli
e dodici oche.
20)
Ogni iudex faccia pervenire per tutto l'anno alla curtis prodotti
in abbondanza
e faccia
effettuare controlli tre quattro o più volte.
21)
Ciascun iudex tenga dei vivai di pesci là dove prima già
c'erano e, se possono
essere ampliati,
li ampli;
dove prima non c'erano, ma possono esserci, ne crei
di nuovi.
22)
Chi coltiva vigne, tenga non meno di tre o quattro corone di
grappoli.
23)
In ogni nostra villa gli iudices abbiano stalle
per mucche,
porcili, ovili per
pecore, capre e montoni nel
maggior numero possibile e non devono assoluta-
mente esserne privi. Abbiano inoltre vacche proprie destinate al loro servizio
e custodite dai nostri servi, cosicché in alcun modo si riduca il numero delle
vacche addette al nostro servizio o agli aratri. E quando tocca loro il turno
della fornitura della carne, forniscano buoi zoppi non malati, vacche e cavalli
non rognosi o altri animali non malati.
E, come già detto, non
riducano per
questo il numero delle vacche nelle stalle o agli aratri.
24)
Rientra nei compiti di ciascun iudex quel che va fornito
per la nostra mensa; e
quanto fornirà sia buono e di ottima qualità, ben preparato, con cura e pulizia.
Ciascuno
riceva dall'annona due pasti al giorno per il servizio alla nostra
mensa, quando sarà di turno a
servire. Forniture di altro genere siano in tutto
sotto ogni aspetto di buona
qualità, che si tratti di farina o di animali.
25)
Ai primi di settembre facciano sapere se si organizzano o no pascoli collettivi.
26)
Ai maiores non sia affidato nel ministerio un territorio più ampio
di quel che
può essere percorso o controllato in un sol giorno.
27)
Le nostre case abbiano sempre il fuoco acceso e siano sorvegliate per garan-
tirne la sicurezza. E quando messi o ambascerie vanno o vengono dal pala-
tium, non alloggino assolutamente nelle curtes del re, senza uno speciale
ordi-
ne nostro o della regina. Il conte nel suo ministerium o quegli uomini
che già
in passato si sono occupati dei messi o delle ambascerie, continuino ad occu-
parsi come in passato e
dei cavalli e di ogni altra necessità, in modo che pos-
sano recarsi a palazzo o tornarne in modo agevole e decoroso.
28)
Vogliamo che ogni anno, durante la quaresima, nella domenica delle palme
detta osanna,
facciano recapitare, come prescritto, il ricavato delle nostre
col-
tivazioni, dopo che ci avranno
fatto conoscere per l'anno in corso a quanto
ammonta la produzione.
29)
Per quei nostri uomini che hanno reclami da fare, ciascun iudex provveda che
non debbano venire a reclamare da noi, e veda di non rimandare per negligen-
za i giorni in cui devono prestare servizio. E se uno straniero nostro servo
reclamasse giustizia, il suo magister si batta con ogni impegno perché
gli sia
resa e, se in qualche posto non
ci riesce, non permetta che il nostro
servo
debba penare da solo ma il suo magister, di persona o per mezzo di un suo
inviato, provveda a informarcene.
30)
Vogliamo che da tutto quel che è
stato prodotto venga accantonata la parte
destinata a nostro uso. Ugualmente accantoni quanto deve essere caricato sui
carri per le spedizioni militari, procurandoselo sia nell'abitato che presso i
pastori, e registrino i quantitativi inviati a questo scopo.
31)
Allo stesso modo ogni anno facciano accantonare ciò che va distribuito ai
braccianti e alle lavoratrici dei ginecei e a tempo opportuno lo distribuiscano
integralmente e ci sappiano
dire che uso ne fanno e come si riforniscono.
32)
Ciascun iudex provveda a rifornirsi di semente sempre buona e di ottima qua-
lità, o comprandola o procurandosela altrimenti.
33)
Dopo che si sono fatti gli accantonamenti, si sono effettuate le
semine e si è
provveduto a tutto, la produzione avanzata sia conservata finché non facciamo
conoscere le nostre disposizioni, se venderla o tenerla.
34)
Occorre dedicare molta attenzione perché i prodotti alimentari
lavorati o con-
fezionati a mano, siano tutti fatti o preparati con pulizia somma: il lardo, la
carne secca o insaccata o salata, il vino, l'aceto, il vino di more, il vin cotto,
la salsa di pesce, la senape, il bUITo, il malto, la birra, l'idromele, il miele, la
cera, la farina.
35)
Vogliamo che si utilizzi la sugna delle pecore grasse e dei
maiali, inoltre in
ciascuna villa vi siano dei buoi ben ingrassati o per farne sugna sul
posto o
perché siano consegnati a noi.
36)
l boschi e le foreste nostre siano ben custodite; dove è necessario il disbosca-
mento lo si faccia e non si permetta al bosco di invadere i campi; dove invece
devono esserci i boschi, se ne impedisca uno sfruttamento che ne compromet-
ta l'esistenza;
tutelino la
selvaggina presente nelle nostre foreste; si occupino
anche degli avvoltoi e sparvieri per le nostre cacce; riscuotano con diligenza
le tasse sui boschi a noi dovute. Se gli iudices o i maiores nostri
o i loro
dipendenti mandano i loro maiali al pascolo nei nostri boschi, siano i primi a
pagare la decima per dare buon esempio, in modo che dopo anche gli altri
paghino la decima interamente.
37)
l nostri campi e le culture siano ben curati e ci si occupi dei
nostri prati quan-
do è il momento.
38)
Dispongano sempre di un sufficiente numero di oche grasse e
polli grassi
destinati al nostro uso, da utilizzare quando è il loro turno di servizio o da
farceli recapitare.
39)
Vogliamo che accettino i polli e le uova che i servi o i coloni
consegnano
ogni anno. Quando non servono, li facciano vendere.
40)
Ogni iudex faccia allevare nelle nostre villae sempre,
senza eccezioni, uccelli
caratteristici come pavoni, fagiani, anitre, colombe, pernici, tortore, a scopo
ornamentale.
41)
Gli edifici delle nostre curtes e le siepi di recinzione
siano ben curati e siano
ben tenute le stalle, le cucine, i forni e i frantoi in modo che i nostri ministe-
riales possano attendere ai loro lavori con decoro e pulizia.
42)
In ciascuna villa negli alloggi ci siano a disposizione
letti, materassi, cuscini,
lenzuola, tovaglie, tappeti, recipienti di rame, di piombo, di ferro, di legno,
alari,
catene, ganci per paioli,
scalpelli, accette o asce, succhielli, insomma
ogni tipo di utensili, in modo che non sia necessario cercarli altrove o farseli
prestare. Rientra nei loro compiti
curare che gli arnesi di ferro da impiegare
nelle spedizioni militari siano in buono stato e quando si rientra dalla spedi-
zione siano conservati in casa.
43)
A tempo opportuno facciano distribuire ai nostri ginecei, come
prescritto,
il
materiale necessario, cioè lino, lana, ingredienti o piante utili per tingere stof-
fe, pettini
da lana, cardi per cardare,
sapone, grasso,
vasetti e
altre minutaglie
necessarie alla lavorazione.
44)
Ogni anno vengano inviati per nostro uso due terzi degli
alimenti adatti al
digiuno quaresimale: legumi, pesce, formaggio, burro, miele, senape, aceto,
miglio, panico,
ortaggi
freschi e secchi e, inoltre, navoni, cera, sapone e altre
minuzie. Di quel che avanza, come già detto, stendano
una relazione e per
nessuna ragione la tralascino, come hanno fatto [mora, perché vogliamo con-
frontare i due terzi con la terza parte rimasta.
45)
Ogni giudice abbia nel suo ministerium buoni artigiani,
cioè fabbri ferrai, ore-
fici o argentieri, calzolai, tornitori, carpentieri, fabbricanti di scudi,
pescatori,
uccellatori, fabbricanti di sapone, di birra, di sidro o esperti nella
fabbricazio-
ne di
qualsiasi altra bevanda gradevole a bersi, fornai che ci forniscano pane
di semola, fabbricanti di reti che
sappiano fare delle reti, buone sia per la cac-
cia che per
la pesca che per catturare uccelli, altri ministeriales infine che
sarebbe troppo lungo elencare.
46)
Facciano ben custodire i nostri recinti per animali, che il volgo chiarna
brogi-
li, provvedano a ripararli
quando occorra e non aspettino assolutamente che
sia necessario rifarli nuovi. Facciano lo stesso per tutte le costruzioni.
48)
I nostri cacciatori, i falconieri e gli altri ministeriales addetti
a stabile servizio
nel palatium trovino assistenza nelle nostre villae quando noi o
la regina ve li inviamo con precisi ordini scritti per fare qualcosa di nostra
utilità, o quando
il siniscalco o il bottigliere ordinassero loro di far qualcosa a nostro nome.
49)
I torchi nelle nostre villae siano efficienti e funzionaI
i. I nostri iudices prov-
vedano che nessuno si permetta di pigiare la nostra uva con i piedi, ma tutto
si faccia con decoro e pulizia.
50)
l nostri ginecei siano ben strutturati, con alloggi, ambienti
riscaldati, locali in
cui le donne possano trascorrere le serate invernali; siano circondati da stec-
cati ben saldi e muniti di solide porte, in modo che con tranquillità lavorino
per noi.
51)
Ciascun iudex veda quanti puledri possano stare in una
stalla e quanti debba-
no essere gli addetti ai puledri. Gli addetti che sono di condizione libera e
posseggono benefici in quel ministerium vivano con le risorse dei loro benefi-
ci; anche i
fiscalini che posseggono dei mansi vivano di questi e chi non li
avesse percepisca una prebenda dalla curtis dominica.
52)
Ciascun iudex vigili perché i malviventi non possano
nascondere sotto terra o
altrove la nostra semente e, di conseguenza, il raccolto sia scarso. Vigilino
anche perché nessun altra malefatta possa mai verificarsi.
53)
Vogliamo che agli stranieri sia resa piena e completa giustizia,
secondo le
loro leggi, da parte di chi vive sulle terre del fisco o
nelle nostre villae, di
condizione servile o libera che sia.
54)
Ciascun giudice vigili perché nel proprio ministerium non
ci siano uomini
ladri o delinquenti.
55)
Ciascun iudex badi che i nostri servi si applichino con
impegno nel proprio
lavoro e non perdano tempo gironzolando per i mercati.
56)
Vogliamo che i nostri iudices
tengano conto di quanto hanno versato, utilizza-
to o messo
da parte a nostra disposizione; ne tengano un altro per le uscite e
ci facciano pervenire una relazione di quanto è ancora disponibile.
57)
Ciascun giudice nel proprio ministerium tenga frequenti udienze,
amministri
la giustizia e provveda che i nostri servi vivano onestamente.
58)
Se qualcuno dei nostri servi volesse direi qualcosa che ci
riguarda a proposito
del suo magister, non gli si impedisca di venire da noi. E se lo iudex
venisse
a sapere che i suoi iuniores vogliono venire a palazzo a lamentarsi di lui, allo-
ra lo
stesso iudex faccia pervenire a palazzo le lamentele suscitate contro di
lui, in modo che i loro
reclami non ingenerino fastidio alle nostre orecchie.
Vogliamo
anche sapere se vogliono venire per vera necessità o per vani pre-
testi.
59)
Quando i nostri cuccioli di cane siano affidati agli iudices per
essere allevati,
lo iudex stesso li nutra a sue spese o li affidi ai suoi iuniores - cioè maiores,
decani o cellerarii - che li facciano allevare a loro spese a meno che non ci
sia un ordine nostro o della regina di nutrirli nella nostra villa a
spese nostre;
e allora lo
iudex stesso invii un servo a questo scopo che li nutra bene e
disponga di che nutrirli senza dover ricorrere ogni giorno alla dispensa.
60)
Ciascun iudex, quando sarà di servizio, faccia dare ogni giorno
tre libbre di
cera, otto sestari di sapone e inoltre, per la festa di Sant' Andrea, dovunque ci
trovassimo coi nostri servi, faccia dare sei libbre di cera; lo stesso faccia
durante la quaresima.
61)
l maiores non vanno scelti fra gli uomini potenti, ma fra
quelli di media con-
dizione che abbiano prestato il giuramento di fedeltà.
62)
Ciascun iudex, quando è il suo turno di servizio faccia
portare a palazzo il suo
malto; vengano anche con lui i magistri che producano ivi della buona
birra.
63)
Ciascun iudex, ogni anno per Natale ci sottoponga un
elenco particola-
reggiato, chiaro e completo, che precisi l'ammontare complessivo e
particolareggiato di quanto vien prodotto dal lavoro effettuato dai buoi custo-
diti dai nostri bovari, quanto rendono i mansi che essi debbono arare, il
reddi-
to derivante dai maiali, dalle tasse e dai prestiti effettuati, dalle multe,
dalla
selvaggina catturata nelle nostre riserve senza nostro permesso, dalle compo-
sizioni, dai mulini, dalle riserve di caccia, dai campi, dalle riscossioni sui
ponti, dai traghetti, dagli uomini liberi e da quelli delle centene che
prestano
servizio su terre fiscali, dai mercati, dalle vigne, da chi vende vino, dal
fieno,
dalla legna da ardere e da illuminazione, dalle tavole o altro legname da lavo-
rare, dai legumi, dal miglio, dal panico, dalla lana, dal lino, dalla canapa,
dai
frutti degli alberi, dalle noci e dalle nocciole, dagli alberi innestati, dagli
orti,
dai navoni, dai vivai, dal cuoio, dalle pelli, dalle corna, dal miele e dalla cera,
dal grasso, dal sego, dal sapone, dal vino di more, dal vin cotto, dall'idromele
e dall'aceto, dalla birra, dal vino nuovo e da quello stagionato, dall'ultimo
raccolto di grano e da quello vecchio, dai polli, dalle uova, dalle oche, dai
pescatori, dai fabbri, dai fabbricanti di scudi e dai calzolai, dalle madie,
dai
cofani, dagli scrigni, dai tomitori, dai sellai, dai ferrai, dai fonditori di ferro e
di piombo, dai tributari. dai puledri e dalle puledre.
64)
Non sembri troppo duro ai nostri iudices se chiediamo
tutte queste cose per-
ché vogliamo che anch'essi richiedano ugualmente tutto ai loro iuniores senza
animosità alcuna; e l'ordinata amministrazione che un uomo deve tenere in
casa sua o nelle proprie villae, i nostri iudices la devono tenere nelle
nostre
villae.
65)
Le basterne, i nostri carri che noi utilizziamo in guerra, siano ben fatti e
le
loro aperture siano ben chiuse col cuoio, così ben cuciti che, se si
presentasse
la necessità di dover attraversare l'acqua a nuoto, possano valicare i fiumi
con
le derrate in essi contenute, l'acqua non possa penetrare all'interno e il tutto
possa passare,
come già
detto, senza danni. E vogliamo che ogni carro sia
carico della farina occorrente al nostro sostentamento, cioè dodici moggi di
farina; su quelli che trasportano vino carichino dodici moggi corrispondenti al
nostro moggio; ogni carro sia provvisto di scudo e lancia, faretra e arco.
66)
l pesci dei nostri vivai siano venduti e sostituiti con altri,
in modo che ci
siano sempre dei pesci; tuttavia quando noi non veniamo nelle villae siano
venduti e gli iudices destinino il ricavato a nostro
profitto.
66)
Ci rendano conto delle capre, dei becchi e delle loro corna e
pelli e ogni anno
ci riforniscano con le loro carni grasse salate.
67)
Ci tengano informati sui mansi incolti e sui servi da poco
acquisiti di cui
dispongano,
che non si
sappia dove collocare.
68)
Vogliamo che ogni singolo iudex
abbia sempre pronti dei buoni barili cerchia-
ti di ferro, che possano essere utilizzati nelle spedizioni militari o inviati
a
palazzo, e non faccia mai otri di cuoio.
69)
Ci tengano sempre informati sulla presenza di lupi, su quanti ciascuno ne ha
catturati e ci facciano presentare le loro pelli; nel mese di maggio diano la
caccia ai cuccioli di lupo e li catturino col veleno, con esche, con trappole,
con cani.
70)
Vogliamo che nell'orto sia coltivata ogni possibile pianta: il giglio, le rose, la
trigonella, la balsamita, la salvia, la ruta, l'abrotano, i cetrioli, i meloni, le
zucche, il fagiolo, il cimino,
il rosmarino,
il cumino,
il cece, la scilla, il gla-
diolo, l'artemisia, l'anice, le coloquentidi,
l'indivia, la visnaga, l'antrisco, la
lattuga, la nigella, la rughetta, il nasturzio, la bardana, la pulicaria, lo
smirnio,
il prezzemolo,
il sedano,
il levistico, il ginepro, l'aneto, il finocchio, la cico-
ria, il dittamo, la senape, la satureja, il sisimbrio, la menta, il mentastro,
il
tanaceto, l'erba gattaia, l'eritrea,
il papavero,
la bieta,
la vulvagine, l'altea, la
mal va, la carota, la pastinaca, il bietolone, gli amaranti, il cavolo-rapa, i cavo-
li, le cipolle, l'erba cipollina, i porri, il rafano, lo scalogno, l'aglio, la robbia,
i cardi, le fave, i piselli, il coriandolo, il cerfoglio, l'euforbia, la selarcia. E
l'ortolano faccia crescere sul tetto della sua abitazione la barba di Giove.
Quanto agli alberi, vogliamo ci siano frutteti di vario genere: meli cotogni,
noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, noci, ciliegi di vari tipi. Nomi di
mela: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spiranca, dolci, acri, tutte quelle di
lunga durata e quelle da consumare subito e le primaticce. Tre o quattro tipi
di pere a lunga durata, quelle dolci, quelle da cuocere, le tardive.